Lo Statuto

Di seguito viene riportato lo statuto dell’associazione “Judo Club Sansepolcro ASD”

 

Art. 1.  

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata “JUDO  CLUB  SANSEPOLCRO  –  ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA” ;

Art. 2.

L’associazione ha sede legale in Sansepolcro, Viale A. Diaz 2/A ;

Art. 3.

L’associazione sportiva non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000;

Art. 4.

L’associazione sportiva è apolitica ed estranea ad ogni questione religiosa e razziale ed è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza tra tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative;

Art. 5.

L’associazione sportiva ha per oggetto sociale l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di corsi e l’attività didattica di avviamento allo sport, la formazione e la preparazione di squadre di Lotta, di Pesistica, Arti Marziali, di Judo e di Karate ed ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della FIJLKAM, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI al quale l’associazione è affiliata.

L’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui,  titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, manifestazioni, tornei, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

Art. 6.

I colori sociali sono : Bianco e Nero, su sfondo azzurro Italia.

Art. 7.

La durata dell’associazione è illimitata.

SOCI

Art. 8.

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci si distinguono in: soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori, soci ordinari, soci under 18(juniores), soci istruttori. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. I soci onorari sono scelti fra coloro che abbiano effettivamente contribuito all’organizzazione e allo sviluppo dell’associazione. I soci sostenitori sono coloro che concorrono a potenziare finanziariamente ed in misura sensibile l’organizzazione dell’associazione. Fra i soci onorari e sostenitori potrà essere nominato un Presidente Onorario. Sia i soci onorari che i sostenitori, così come il presidente onorario , sono nominati dal consiglio direttivo. Sono soci ordinari quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto. I soci under 18 ( juniores, ragazzi, bambini) sono quelli che al 1 gennaio dell’anno in corso non hanno compiuto il 18° ( diciottesimo ) anno di età. Sono soci istruttori coloro che , avendone i requisiti, vengono chiamati a tale funzione.

Art. 9.

Per essere iscritti all’associazione è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo indicando i dati anagrafici, provvedere al pagamento delle quote sociali e accettare senza riserva il presente Statuto. Il consiglio direttivo ha venti giorni di tempo per respingere la domanda di ammissione. Superato tale termine la domanda del socio è da considerarsi accolta e al richiedente è assegnata la qualifica di SOCIO e consegnata la tessera dell’associazione.

Art. 10.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 11.

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisione degli organi dell’associazione, di corrispondere le quote associative e di contribuire alle necessità economiche dell’associazione. Non è ammessa in nessun caso la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 12.

La qualità di socio si perde per dimissioni , espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art. 13.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.

Art. 14.

Il socio può recedere dall’associazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo, il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta tre mesi prima.

Art. 15.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

ASSEMBLEA

Art. 16.

Gli organi dell’associazione sono : L’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.

Art. 17.

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocato dal presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e , comunque , ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno. Ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 18.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e ordine del giorno dei lavori.

Art. 19.

Possono intervenire all’assemblea , con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammesse deleghe, un socio non può rappresentare più di due consoci. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 20.

L’assemblea ordinaria in prima convocazione validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Il presidente del consiglio direttivo o , in sua assenza , un membro del consiglio direttivo, inciterà l’assemblea a nominare il suo presidente, anche per acclamazione. Il presidente dell’assemblea designa a sua volta tra i presenti il segretario, che redigerà il processo verbale e due scrutatori per il controllo della votazione. Il presidente dell’assemblea prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea ed il numero dei voti validi presenti. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Art. 21.

L’assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario, elegge il presidente e il consiglio direttivo, con elezioni che si tengono entro il trenta aprile del primo anno del quadriennio olimpico; l’ assemblea approva il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale; determina l’ammontare delle quote sociali; approva i programmi delle attività da svolgere ; l’assemblea ordinaria , infine, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari e delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 22.

L’assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validante costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l’assemblea delibera in prima e seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 23.

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie , è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazione che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l’assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24.

Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto. All’interno del consiglio direttivo saranno nominati uno o più vice presidenti, un segretario, ed un tesoriere o amministratore e uno o più istruttori. Al presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al consiglio direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 25.

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al consiglio direttivo competono in particolare:

-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie,di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell’associazione;

-Le decisioni relative all’attività ed ai servizi istituzionali complementari e commerciali dea intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;

-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori ed i professionisti di cui si avvale l’associazione;

-La redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente;

-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

-La fissazione delle quote sociali;

-La facoltà di nominare, fra i soci esterni al consiglio direttivo , dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso.

– La redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’assemblea.

-La delibera sull’ammissione di nuovi soci.

-In occasione di incontri intersociali, designare gli atleti e nominare i capitani;

-Proporre le date delle manifestazioni organizzate dalle associazione e curarne lo svolgimento.

-Autorizzare i singoli atleti che intendono partecipare a manifestazioni sportive in rappresentanza dell’associazione;

-ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 26.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

IL PRESIDENTE

Art. 27.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. E’ eletto, a scrutinio segreto e maggioranza di voti , dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo . Egli presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

IL VICE PRESIDENTE

Art. 28.

Il vice presidente coadiuva o sostituisce il presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni così come previsto dal presente statuto. Il consiglio direttivo nomina a maggioranza di voti i vice presidenti, scegliendoli tra i suoi componenti.

 

I SEGRETARI

Art. 29.

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, ne cura la tenuta dei relativi libri e registri e dà attuazione alle deliberazioni del consiglio direttivo. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. Al segretario spetta la gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva dilettantistica, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Il segretario può farsi aiutare in tali obblighi anche da un tesoriere. Il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vice presidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato , è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vice presidente.

Art. 30.

Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice presidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l’ordinaria amministrazione.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 31.

Il patrimonio dell’associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati ed enti pubblici e da eventuali beni , mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 32.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali , per l’acquisto di attrezzature, abbigliamento e di tutto ciò che possa essere necessario al perseguimento dei fini propri dell’associazione.

Art. 33.

L’anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare . Il consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione ; il rendiconto viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 34.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art.90 legge 289/2002. E successive integrazioni e modificazioni.

 

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 35.

Indipendentemente dai provvedimenti della federazione alla quale sarà affiliata le sanzioni che può erogare il consiglio direttivo dell’associazione sono: ammonizione, sospensione a termine( fino al massimo di un anno) , radiazione.

Tali provvedimenti si applicano secondo le norme regolamentari della federazione alle quali sarà affiliata e devono essere comunicati dal presidente dell’associazione all’assemblea generale ordinaria dei soci.

 

NORME FINALI

Art. 36.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e alle norme e direttive stabilite dal CONI nonché agli statuti e ai regolamenti dalla FIJLKAM cui l’associazione è affiliata.

 

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci.

 

 

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