{"id":310,"date":"2015-09-09T15:42:07","date_gmt":"2015-09-09T15:42:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.judoclubsansepolcro.it\/home\/?page_id=8"},"modified":"2015-09-09T15:42:07","modified_gmt":"2015-09-09T15:42:07","slug":"lo-statuto","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.judoclubsansepolcro.it\/main\/lo-statuto\/","title":{"rendered":"Lo Statuto"},"content":{"rendered":"<p>Di seguito viene riportato lo statuto dell&#8217;associazione &#8220;Judo Club Sansepolcro ASD&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><u>Art. 1.<\/u><\/em><em> \u00a0<\/em><\/p>\n<p>E\u2019 costituita l\u2019associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata \u201cJUDO\u00a0 CLUB\u00a0 SANSEPOLCRO\u00a0 \u2013\u00a0 ASSOCIAZIONE\u00a0 SPORTIVA\u00a0 DILETTANTISTICA\u201d ;<\/p>\n<p><em><u>Art. 2.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019associazione ha sede legale in Sansepolcro, Viale A. Diaz 2\/A ;<\/p>\n<p><em><u>Art. 3.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019associazione sportiva non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa \u00e8 motivata dalla decisione dei soci di vivere l\u2019esperienza sportiva secondo la visione dell\u2019uomo e dello sport. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell\u2019associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383\/2000;<\/p>\n<p><em><u>Art. 4.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019associazione sportiva \u00e8 apolitica ed estranea ad ogni questione religiosa e razziale ed \u00e8 altres\u00ec caratterizzata dalla democraticit\u00e0 della struttura, dall\u2019uguaglianza tra tutti gli associati, dall\u2019elettivit\u00e0 e gratuit\u00e0 delle cariche associative;<\/p>\n<p><em><u>Art. 5.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019associazione sportiva ha per oggetto sociale l\u2019esercizio e la promozione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, la gestione di corsi e l\u2019attivit\u00e0 didattica di avviamento allo sport, la formazione e la preparazione di squadre di Lotta, di Pesistica, Arti Marziali, di Judo e di Karate ed ogni altra attivit\u00e0 sportiva in genere, con le finalit\u00e0 e con l\u2019osservanza delle norme e delle direttive della FIJLKAM, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI al quale l\u2019associazione \u00e8 affiliata.<\/p>\n<p>L\u2019associazione potr\u00e0 svolgere tutte le attivit\u00e0 ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalit\u00e0 istituzionali, tra cui,\u00a0 titolo esemplificativo e non esaustivo, l\u2019organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, manifestazioni, tornei, l\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci. Potr\u00e0 altres\u00ec svolgere attivit\u00e0 di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potr\u00e0 reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.<\/p>\n<p><em><u>Art. 6.<\/u><\/em><\/p>\n<p>I colori sociali sono : Bianco e Nero, su sfondo azzurro Italia.<\/p>\n<p><em><u>Art. 7.<\/u><\/em><\/p>\n<p>La durata dell\u2019associazione \u00e8 illimitata.<\/p>\n<p><strong>SOCI<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 8.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Possono essere soci dell\u2019associazione tutti coloro che ne condividono le finalit\u00e0 ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci si distinguono in: soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori, soci ordinari, soci under 18(juniores), soci istruttori. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell\u2019associazione. I soci onorari sono scelti fra coloro che abbiano effettivamente contribuito all\u2019organizzazione e allo sviluppo dell\u2019associazione. I soci sostenitori sono coloro che concorrono a potenziare finanziariamente ed in misura sensibile l\u2019organizzazione dell\u2019associazione. Fra i soci onorari e sostenitori potr\u00e0 essere nominato un Presidente Onorario. Sia i soci onorari che i sostenitori, cos\u00ec come il presidente onorario , sono nominati dal consiglio direttivo. Sono soci ordinari quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto. I soci under 18 ( juniores, ragazzi, bambini) sono quelli che al 1 gennaio dell\u2019anno in corso non hanno compiuto il 18\u00b0 ( diciottesimo ) anno di et\u00e0. Sono soci istruttori coloro che , avendone i requisiti, vengono chiamati a tale funzione.<\/p>\n<p><em><u>Art. 9.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Per essere iscritti all\u2019associazione \u00e8 necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo indicando i dati anagrafici, provvedere al pagamento delle quote sociali e accettare senza riserva il presente Statuto. Il consiglio direttivo ha venti giorni di tempo per respingere la domanda di ammissione. Superato tale termine la domanda del socio \u00e8 da considerarsi accolta e al richiedente \u00e8 assegnata la qualifica di SOCIO e consegnata la tessera dell\u2019associazione.<\/p>\n<p><em><u>Art. 10.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potest\u00e0 genitoriale o la tutela.<\/p>\n<p><em><u>Art. 11.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Gli associati hanno l\u2019obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisione degli organi dell\u2019associazione, di corrispondere le quote associative e di contribuire alle necessit\u00e0 economiche dell\u2019associazione. Non \u00e8 ammessa in nessun caso la trasferibilit\u00e0 delle quote e dei relativi diritti.<\/p>\n<p><em><u>Art. 12.<\/u><\/em><\/p>\n<p>La qualit\u00e0 di socio si perde per dimissioni , espulsione, morosit\u00e0. Il socio pu\u00f2 essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all\u2019immagine dell\u2019associazione. La morosit\u00e0 e l\u2019espulsione sono deliberate dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.<\/p>\n<p><em><u>Art. 13.<\/u><\/em><\/p>\n<p>La perdita, per qualsiasi caso, della qualit\u00e0 di socio non d\u00e0 diritto alla restituzione di quanto versato all\u2019associazione.<\/p>\n<p><em><u>Art. 14.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il socio pu\u00f2 recedere dall\u2019associazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo, il recesso ha effetto con lo scadere dell\u2019anno in corso, purch\u00e9 la comunicazione sia fatta tre mesi prima.<\/p>\n<p><em><u>Art. 15.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell\u2019ambito associativo.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>ASSEMBLEA<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 16. <\/u><\/em><\/p>\n<p>Gli organi dell\u2019associazione sono : L\u2019assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.<\/p>\n<p><em><u>Art. 17.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019assemblea dei soci \u00e8 l\u2019organo sovrano dell\u2019associazione ed \u00e8 convocato dal presidente almeno una volta all\u2019anno per l\u2019approvazione del rendiconto economico-finanziario e , comunque , ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno. Ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1\/3 dei soci purch\u00e9 in regola con i versamenti delle quote associative.<\/p>\n<p><em><u>Art. 18.<\/u><\/em><\/p>\n<p>La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l\u2019indicazione della data, dell\u2019ora e del luogo di svolgimento e ordine del giorno dei lavori.<\/p>\n<p><em><u>Art. 19.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Possono intervenire all\u2019assemblea , con diritto di voto, tutti i soci purch\u00e9 in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammesse deleghe, un socio non pu\u00f2 rappresentare pi\u00f9 di due consoci. A ciascun socio spetta un solo voto.<\/p>\n<p><em><u>Art. 20.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019assemblea ordinaria in prima convocazione validamente costituita con la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un\u2019ora. Il presidente del consiglio direttivo o , in sua assenza , un membro del consiglio direttivo, inciter\u00e0 l\u2019assemblea a nominare il suo presidente, anche per acclamazione. Il presidente dell\u2019assemblea designa a sua volta tra i presenti il segretario, che rediger\u00e0 il processo verbale e due scrutatori per il controllo della votazione. Il presidente dell\u2019assemblea prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare la validit\u00e0 delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all\u2019assemblea ed il numero dei voti validi presenti. Detto verbale sar\u00e0 a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.<\/p>\n<p><em><u>Art. 21.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario, elegge il presidente e il consiglio direttivo, con elezioni che si tengono entro il trenta aprile del primo anno del quadriennio olimpico; l\u2019 assemblea approva il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale; determina l\u2019ammontare delle quote sociali; approva i programmi delle attivit\u00e0 da svolgere ; l\u2019assemblea ordinaria , infine, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari e delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.<\/p>\n<p><em><u>Art. 22.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie \u00e8 validante costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti. In seconda convocazione \u00e8 costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell\u2019associazione e la nomina dei liquidatori l\u2019assemblea delibera in prima e seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un\u2019ora.<\/p>\n<p><em><u>Art. 23.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie , \u00e8 previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovr\u00e0 essere chiarito specificamente che la delibera si terr\u00e0 in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovr\u00e0 essere consegnato l\u2019elenco delle deliberazione che si intende assumere con possibilit\u00e0 di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l\u2019assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DIRETTIVO<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 24.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il consiglio direttivo \u00e8 l\u2019organo esecutivo e gestionale dell\u2019associazione ed \u00e8 eletto, insieme al presidente, dall\u2019assemblea ogni 4 anni. Esso \u00e8 composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il presidente che ne \u00e8 membro di diritto. All\u2019interno del consiglio direttivo saranno nominati uno o pi\u00f9 vice presidenti, un segretario, ed un tesoriere o amministratore e uno o pi\u00f9 istruttori. Al presidente che ha la rappresentanza legale dell\u2019associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al consiglio direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre societ\u00e0 e associazioni sportive nell\u2019ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.<\/p>\n<p><em><u>Art. 25.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il consiglio direttivo \u00e8 dotato dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell\u2019associazione. Al consiglio direttivo competono in particolare:<\/p>\n<p>-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie,di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell\u2019associazione;<\/p>\n<p>-Le decisioni relative all\u2019attivit\u00e0 ed ai servizi istituzionali complementari e commerciali dea intraprendere per il migliore conseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali dell\u2019associazione;<\/p>\n<p>-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori ed i professionisti di cui si avvale l\u2019associazione;<\/p>\n<p>-La redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno del rendiconto economico e finanziario dell\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso dell\u2019esercizio precedente;<\/p>\n<p>-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attivit\u00e0 da svolgere nel nuovo anno sociale;<\/p>\n<p>-La fissazione delle quote sociali;<\/p>\n<p>-La facolt\u00e0 di nominare, fra i soci esterni al consiglio direttivo , dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso.<\/p>\n<p>&#8211; La redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell\u2019assemblea.<\/p>\n<p>-La delibera sull\u2019ammissione di nuovi soci.<\/p>\n<p>-In occasione di incontri intersociali, designare gli atleti e nominare i capitani;<\/p>\n<p>-Proporre le date delle manifestazioni organizzate dalle associazione e curarne lo svolgimento.<\/p>\n<p>-Autorizzare i singoli atleti che intendono partecipare a manifestazioni sportive in rappresentanza dell\u2019associazione;<\/p>\n<p>-ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.<\/p>\n<p><em><u>Art. 26.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l\u2019anno ovvero ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei membri lo riterr\u00e0 necessario.<\/p>\n<p><strong>IL PRESIDENTE<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 27.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell\u2019associazione. E\u2019 eletto, a scrutinio segreto e maggioranza di voti , dall\u2019assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo . Egli presiede l\u2019assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull\u2019esecuzione delle delibere dell\u2019assemblea e del consiglio direttivo e nei casi di urgenza pu\u00f2 esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest\u2019ultimo alla prima riunione utile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IL VICE PRESIDENTE<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 28.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il vice presidente coadiuva o sostituisce il presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni cos\u00ec come previsto dal presente statuto. Il consiglio direttivo nomina a maggioranza di voti i vice presidenti, scegliendoli tra i suoi componenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I SEGRETARI<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 29.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il segretario \u00e8 nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, ne cura la tenuta dei relativi libri e registri e d\u00e0 attuazione alle deliberazioni del consiglio direttivo. Ad egli spetta, altres\u00ec provvedere alle trattative necessarie per l\u2019acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarit\u00e0 e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. Al segretario spetta la gestione amministrativa e contabile dell\u2019associazione sportiva dilettantistica, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altres\u00ec alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l\u2019esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Il segretario pu\u00f2 farsi aiutare in tali obblighi anche da un tesoriere. Il regolamento amministrativo pu\u00f2 prevedere che in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vice presidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato , \u00e8 sostituito con le stesse modalit\u00e0 dal tesoriere o dal vice presidente.<\/p>\n<p><em><u>Art. 30.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice presidente o in subordine il consigliere pi\u00f9 anziano, dovr\u00e0 convocare l\u2019assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l\u2019ordinaria amministrazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 31.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Il patrimonio dell\u2019associazione sportiva dilettantistica \u00e8 costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalit\u00e0 di privati ed enti pubblici e da eventuali beni , mobili ed immobili, di propriet\u00e0 dell\u2019associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.<\/p>\n<p><em><u>Art. 32.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti n\u00e9 in forma diretta n\u00e9 indiretta tra i soci salvo diversa destinazione imposta dalla legge.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale avanzo di gestione dovr\u00e0 essere utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali , per l\u2019acquisto di attrezzature, abbigliamento e di tutto ci\u00f2 che possa essere necessario al perseguimento dei fini propri dell\u2019associazione.<\/p>\n<p><em><u>Art. 33.<\/u><\/em><\/p>\n<p>L\u2019anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l\u2019anno solare . Il consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione ; il rendiconto viene sottoposto all\u2019approvazione dell\u2019assemblea straordinaria entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell\u2019esercizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SCIOGLIMENTO<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 34.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Lo scioglimento dell\u2019associazione \u00e8 deliberato dall\u2019assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo la quale nominer\u00e0 anche i liquidatori. L\u2019eventuale patrimonio residuo sar\u00e0 devoluto ai fini sportivi ai sensi dell\u2019art.90 legge 289\/2002. E successive integrazioni e modificazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SANZIONI DISCIPLINARI<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 35.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Indipendentemente dai provvedimenti della federazione alla quale sar\u00e0 affiliata le sanzioni che pu\u00f2 erogare il consiglio direttivo dell\u2019associazione sono: ammonizione, sospensione a termine( fino al massimo di un anno) , radiazione.<\/p>\n<p>Tali provvedimenti si applicano secondo le norme regolamentari della federazione alle quali sar\u00e0 affiliata e devono essere comunicati dal presidente dell\u2019associazione all\u2019assemblea generale ordinaria dei soci.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NORME FINALI<\/strong><\/p>\n<p><em><u>Art. 36.<\/u><\/em><\/p>\n<p>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalit\u00e0 di lucro e alle norme e direttive stabilite dal CONI nonch\u00e9 agli statuti e ai regolamenti dalla FIJLKAM cui l\u2019associazione \u00e8 affiliata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente statuto \u00e8 stato approvato dall\u2019assemblea dei soci.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito viene riportato lo statuto dell&#8217;associazione &#8220;Judo Club Sansepolcro ASD&#8221; &nbsp; Art. 1. \u00a0 E\u2019 costituita l\u2019associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata \u201cJUDO\u00a0 CLUB\u00a0 SANSEPOLCRO\u00a0 \u2013\u00a0 ASSOCIAZIONE\u00a0 SPORTIVA\u00a0 DILETTANTISTICA\u201d ; Art. 2. L\u2019associazione ha sede legale in Sansepolcro, Viale A. Diaz 2\/A ; Art. 3. 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